1. I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 66 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
«1) gli anni trentatre, se si tratta della reclusione speciale;
2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3-bis) e, rispettivamente, 10.330 euro o 2.066 euro, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, 30.987 euro o 6.197 euro se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata al secondo comma dell'articolo 133-bis».