Art. 7.

      1. I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 66 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

          «1) gli anni trentatre, se si tratta della reclusione speciale;

          2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

          3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

          3-bis) e, rispettivamente, 10.330 euro o 2.066 euro, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, 30.987 euro o 6.197 euro se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata al secondo comma dell'articolo 133-bis».

 

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